Informazioni infrannuali nelle S.p.A.
Nello svolgimento della mia attività di Presidente del collegio sindacale ho constatato che diverse S.p.A. non hanno adempiuto all’obbligo della comunicazione infrannuale prevista dall’art. 2381, comma 5, del c.c., (così come modificato dal D.Lg. n. 6/2003). Con la riforma del diritto societario il legislatore ha posto a carico degli organi delegati un nuovo obbligo di legge, in merito all’informazione che gli stessi devono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. D’altra parte esso è strettamente collegato anche al fatto che è stato posto a carico degli amministratori non esecutivi, il dovere di agire in modo informato, dovendo, quindi, essi ricevere le informazioni necessarie alla loro valutazione proprio da quei membri del consiglio di amministrazione che sono titolari di deleghe esecutive. Riguardo al contenuto dell’informazione si precisa, nella norma di riferimento, che la stessa deve avere ad oggetto: (i) il generale andamento della gestione; (ii) la prevedibile evoluzione; (iii) le operazioni di maggior rilievo (da individuarsi non solo con riguardo all’aspetto economico; ma anche con riferimento a profili di criticità o di conflitti di interesse); (iv) le operazioni effettuate dalla società e dalle sue controllate. Con riferimento alla parte dell’informativa relativa al “generale andamento della gestione” è stato precisato che con esso il legislatore ha voluto indicare la situazione economica complessiva dell’impresa nel suo profilo dinamico, per cui l’informativa non può esprimersi attraverso valutazioni generiche degli organi delegati; ma deve fondarsi su dati contabili che riassumono in modo chiaro l’andamento dell’attività economica della società nel periodo considerato, seppur sinteticamente. Sul punto mi permetto di osservare che se si confronta la norma di riferimento (v. Art. 2381, comma 5, del c.c.) con quelle previste in materia di società quotate (v. Art. 150 TUF e Art. 81 Reg. Emittenti) si può forse desumere che laddove il legislatore ha inteso dare all’informativa il contenuto e la veste di una vera e propria relazione semestrale lo ha richiesto espressamente. Quanto al luogo in cui la suddetta informazione debba essere fornita, il dubbio interpretativo su cui si è concentrato parte della dottrina deriva dal tenore letterale della norma in cui si è adottato il verbo “riferire” lasciando, quindi, intendere che la comunicazione possa avvenire, anche, in maniera orale nell’ambito di una riunione del consiglio di amministrazione. Tuttavia, anche in questo caso, vi è chi ritiene che proprio per esigenza di maggiore chiarezza e precisione dell’informazione la stessa debba rivestire la forma scritta ed essere comunicata a tutti i componenti del consiglio di amministrazione, anche al di fuori di una adunanza consiliare. Quindi per riferire (anche verbalmente, ma con documenti scritti resi disponibili al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale) il generale andamento della gestione, è indispensabile, a parere di chi scrive, predisporre un bilancio infrannuale dal quale “attingere” quelle preziose informazioni sintetiche che solo un bilancio può esprimere, seppur nella forma abbreviata. Dallo stesso, infatti, è possibile, anche con riferimento al precedente esercizio, estrarre gli indici di copertura delle immobilizzazioni, di tesoreria, di struttura, di grado di indebitamento, di reddito operativo e quant’altro indispensabile per raffrontare, rispetto al precedente esercizio, l’evoluzione dinamica della gestione, e ovviamente la sua prevedibile evoluzione. E’ il caso di ricordare che quest’obbligo incombe anche nelle società senza consiglio di amministrazione e con amministratore unico il quale deve riferire al collegio sindacale le stesse informazioni previste per le società amministrate da un CDA. E’ del tutto superfluo ribadire che tale informazione infrannuale è riferita all’esercizio in corso e non a “cavallo” di due esercizi.
Gario Claudio